STATUTO FONDAZIONE “Antonio Manes”

Download Statuto 

Art. 1

La sig.ra Emma Manes con atto del 6 giugno 1956, per rogito Notar. Gr. Uff. Dott. Ramiro Volpe, residente a Roma, ha istituito, in ricordo della laboriosa operosità e della fedeltà ai valori superiori dello spirito e degli ideali di libertà e giustizia del fratello Antonio, la Fondazione “Antonio Manes”, per borse di studio agli studenti più meritevoli della Provincia di Cosenza.

La Fondazione ha sede in Roma, Via Achille Papa n. 13, ed è giuridicamente riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958 n. 350.

Art. 2

La Fondazione ha lo scopo di contribuire alla formazione ed educazione, nella Provincia di Cosenza, di elementi di un ceto dirigente sempre rinnovatesi, tecnicamente e culturalmente preparati alle molteplici esigenze della vita civile e moderna, i quali possano validamente contribuire al progresso culturale, economico e sociale dalla Provincia e del Paese; e per tanto di promuovere tutte le attività educative, culturali ed artistiche che si ritenessero all’uopo più adatte.

Compito primario della Fondazione è quello di amministrare il patrimonio che le venne donato con l’Atto costitutivo e che le sia eventualmente nel futuro conferito in eredità o donato da altri, e di provvedere, con le rendite annualmente disponibili, alla realizzazione del suddetto scopo statutario, principalmente erogando borse di studio a favore degli studenti più meritevoli della Provincia di Cosenza, e a parità di condizioni, con preferenza per i più bisognosi, che si rechino a studiare nelle Università Statali di Roma, nelle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Ingegneria, Economia e Commercio.

Il numero e l’ammontare di tali borse di studio sono annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e sono assegnate secondo i criteri che esso annualmente stabilisce nel bando di concorso.

Costituiscono titolo di merito per gli aspiranti il curriculum degli studi compiuti e la votazione riportata nel Diploma di Maturità, classica o scientifica, o titolo equipollente.

A parità di merito costituisce titolo di preferenza: 

a) l’appartenenza a famiglie nullatenenti o particolarmente bisognose;

b) l’aver dimostrato nella scuola o nella vita, particolare attaccamento a quei   valori superiori dello spirito e a quegli ideali di libertà e di giustizia, che costantemente ispirarono la vita pubblica e privata di Antonio Manes.

Compito integrativo della Fondazione è quello di rendersi promotrice di raccolta fondi, o di altre eventuali donazioni e lasciti, con i quali promuovere e finanziare attività educative, culturali ed artistiche adatte al conseguimento della menzionata finalità di contribuire al progresso culturale economico e sociale della Provincia e della Regione Calabria.

Art. 3

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, e di eventuali eredità, lasciti e donazioni, e con ogni altro provento non destinato ad aumento del patrimonio.

Le rendite del patrimonio provenienti dall’eredità di Antonio Manes sono esclusivamente usate per la erogazione delle borse di studio agli studenti più meritevoli della Provincia di Cosenza, secondo quanto disposto nell’articolo precedente. Le rendite provenienti da eventuali altre eredità, lasciti o donazioni, ed altro provento non destinato ad aumento del patrimonio, possono essere usate secondo le intenzioni ed i desideri di chi li abbia donati, ma sempre per il promuovimento di attività culturali, artistiche e sociali nello spirito e nei limiti del presente Statuto e dell’Atto costitutivo.

Art. 4

 

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 membri e cioè:

    1. Tre rappresentanti i discendenti della Famiglia Manes;
    2. Il Presidente della Giunta Provinciale di Cosenza;
    3. Il Rettore Magnifico dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, od un suo rappresentante, che resta in carica, salvo revoca, fino alla nomina di un nuovo Rettore.

Art. 5

I rappresentanti della Famiglia Manes sono eletti dai membri maggiorenni della Famiglia discendenti dal fratello Carlo e dalla sorella Antonietta dell’Avv. Antonio Manes. Essi restano in carica a vita ed in caso di sostituzione si procede alla rielezione. Hanno diritto al voto in tale elezione tutti i membri maggiorenni della Famiglia, come sopra specificato. La elezione dei rappresentanti di cui al primo comma viene effettuata da un’Assemblea degli aventi diritto al voto. Essa è convocata dal Presidente della Fondazione che la presiede, presso la sede della stessa, mediante avviso da spedirsi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Gli assenti possono esprimere il loro voto per lettera, che dovrà pervenire al Presidente della Fondazione prima dell’adunanza.

Se fra i rappresentanti della Famiglia Manes vi è un discendente in linea diretta dal Padre della Fondatrice, questi ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione. Se sono due questo diritto spetta al più anziano.

In mancanza di discendenti diretti il Presidente della Fondazione sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione il quale dovrà presceglierlo fra i rappresentanti della Famiglia Manes in seno ad esso.

Nel caso in cui dovessero estinguersi i discendenti diretti, spetta all’ultimo superstite di designare, con atto notarile, a quale ramo collaterale della Famiglia esso intende trasmettere l’onere amministrativo della Fondazione di cui il presente Statuto o in mancanza, a quale Ente, e quali siano le modalità che all’uopo intende fissare. Tale atto, previa approvazione da parte della competente Autorità Governativa, è considerato modificativo del presente Statuto.

 

Art. 6

Il Presidente della Giunta Provinciale di Cosenza resta nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione per tutto il periodo in cui ricopre la carica. Egli ha la facoltà di designare un suo rappresentante quando non possa partecipare alle riunioni del Consiglio.

Art. 7

Per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Fondazione spetta ai membri dello stesso il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 8

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione, e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, eccettuati quelli di alienare l’immobile sito in Roma, Via Achille Papa nn 9-11-13.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più Consiglieri, anche 

disgiuntamente, i poteri relativi alla gestione ordinaria della Fondazione,

riconoscendo agli stessi il rimborso delle spese sostenute.

Art. 10

Il Presidente:

    1. a.Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze;
    2. b.Esegue le deliberazioni del Consiglio;
    3. c.Adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio stesso.

Al Presidente è deferito il potere di rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

Il più anziano di età degli altri due Consiglieri che rappresentano la famiglia Manes assume la carica di Vice Presidente, ed in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione tiene, di norma, una seduta ordinaria almeno ogni sei mesi ed è convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno due Consiglieri ne facciano per iscritto domanda motivata.

Art. 12

Per la validità delle riunioni del consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva di almeno tre membri. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 13

I verbali del Consiglio sono trascritti in un registro e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 15

Il servizio di cassa è eseguito, di regola, da un istituto di credito cittadino di notoria solidità, designato dal Consiglio.

Art. 16 

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza Del Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.